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Basi giuridiche

Dal 1° luglio 2003 apparecchi, mezzi operativi e prodotti destinati all’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva devono essere conformi alla direttiva 94/9/CE e dal 20.04.2016 alla direttiva 2014/34/UE. Possono essere messi in circolazione solo apparecchi la cui conformità alla direttiva può essere comprovata.

Oltre agli apparecchi elettrici sono interessati anche gli apparecchi non elettrici e soprattutto i sottosistemi di apparecchi o impianti complessi.

La valutazione delle fonti di accensione richiesta dalla direttiva (EN ISO 13463-1) comprende anche le fonti di accensione non elettriche. In particolare vanno considerate:

  • le superfici molto calde a causa dell’attrito
  • le scintille di origine meccanica
  • le cariche elettrostatiche dovute al movimento non deviate.

Requisiti basilari di sicurezza

I requisiti per i sistemi meccanici sono definiti nell’Allegato II della direttiva. Le disposizioni o i requisiti specifici sono illustrati nelle corrispondenti norme armonizzate.

Se più apparecchi già valutati vengono assemblati in una sottounità, le interfacce generate dall’assemblaggio devono essere valutate secondo la direttiva 2014/34/UE.

Per la valutazione di impianti e apparecchi già esistenti è richiesta una zonizzazione di base ai sensi della direttiva 1999/92/CE. La pratica mostra che spesso la zonizzazione risulta molto difficoltosa e la definizione delle zone a rischio di esplosione richiede molta esperienza. Le disposizioni minime (brochure informativa SUVA numero 2153) non devono impedire di esaminare in modo critico e individuale le decisioni proprie e del cliente.

Con il rilascio di una dichiarazione di conformità, chi produce o mette in circolazione prodotti e apparecchi conferma il rispetto di tutte le direttive pertinenti. Dal 20.04.2016 la maggior parte delle direttive richiede il rilascio di una dichiarazione di conformità complessiva. L’ultimo passaggio della valutazione della conformità consiste nella marcatura dell’apparecchio.